Menu Principale
» Saps » Le leggi di riferimento
LE LEGGI DI RIFERIMENTO
Tutti i materiali che vengono in contatto con gli alimenti
sono sottoposti a regolamentazione al fine di tutelare
l’integrità della salute pubblica.
Le norme sono di due tipi:
- di carattere generale applicabili a tutti i materiali
- specifiche per alcune categorie
Il Consiglio d’Europa ha emanato Risoluzioni e Guidelines
che costituiscono un riferimento comune in assenza di
norme comunitarie.
Normativa di carattere generale
La normativa italiana sui materiali a contatto con gli alimenti
discende dall’art. 11 della legge 30 aprile 1962 n. 283.
I due punti cardine sui quali si basa la legge, applicabili
a tutti i materiali, sono:
- non cessione di sostanze nocive
- non alterazione delle caratteristiche organolettiche
Questi criteri rimangono inalterati a tutt’oggi.
La norma
generale alla quale fare riferimento per tutti i materiali è a
livello europeo il Regolamento CE n. 1935/2004, a cui
devono riferirsi le dichiarazioni di conformità. Rimangono
in esso inalterati i due punti cardine riportati sopra.
È ribadito inoltre l’obbligo dell’apposizione dell'indicazione
“per alimenti” o del simbolo corrispondente agli articoli
idonei al contatto alimentare.

Normativa di carattere specifico
Come già riportato, alcuni materiali sono soggetti a regolamentazione specifica.
La normativa discende ugualmente dalla legge n.283, infatti il provvedimento del 1962
demanda al Ministero per la Sanità il potere di stabilire le condizioni, limitazioni e
tolleranze di impiego per le sostanze che possano essere cedute dai vari materiali.
Si arriva così all’emanazione di specifici decreti a livello nazionale e poi a livello europeo
che costituiscono le tappe fondamentali nella regolamentazione dei materiali a contatto
con gli alimenti.
Ad esempio a livello europeo è di riferimento per le materie plastiche (tra cui le superfici
antiaderenti) la Direttiva 2002/72/CE mentre in Italia gli acciai inossidabili sono
regolamentati al Capo VI del D.M. 21.3.73. Essendo leghe costituite essenzialmente
da ferro e cromo con percentuali variabili di altri metalli (nichel, molibdeno, titanio e
tracce di carbonio), non risultava possibile identificare i tipi idonei al contatto alimentare
mediante liste positive di metalli ammessi.
I tipi autorizzati sono quindi individuati mediante sigle internazionali (AISI, UNI), che
permettono di risalire facilmente alla composizione percentuale del materiale.
Questo elenco ha la funzione di lista positiva e costituisce uno dei parametri su cui si
basa la valutazione dell’idoneità.
La presenza in queste leghe di metalli interessanti dal punto di vista tossicologico come
il cromo ed il nichel ha portato a prevedere anche un limite di migrazione specifica per
questi due metalli. Normalmente le sigle 18/8 e 18/10 identificano infatti le percentuali
di cromo e nichel presenti nella lega.
È di più recente emanazione un provvedimento italiano D.M. N.76 del 18.04.2007
specifico sull’alluminio, da tempo invocato dagli operatori di settore, che chiarisse
e definisse la piena liceità di questo metallo al contatto alimentare.
Nelle pagine a seguire ne riportiamo integralmente il testo.