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MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 18/04/07, N.76
Regolamento recante la disciplina igienica dei materiali e degli oggetti di alluminio e di leghe di alluminio destinati a venire a contatto con gli alimenti.
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto l’articolo 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, come
modificato dall’articolo 3 del decreto legislativo
25 gennaio 1992, n. 108;
Visto il regolamento (CE) n. 1935/2004
riguardante i materiali e gli oggetti destinati a
venire a contatto con i prodotti alimentari e che
abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE;
Ritenuto di dover procedere alla definizione
di una disciplina specifica per gli imballaggi,
recipienti ed utensili di alluminio e di leghe di
alluminio destinati a venire a
contatto con gli alimenti;
Visto l’articolo 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400;
Sentito il Consiglio superiore di
sanità che si è espresso nella seduta
del 13 ottobre 2005;
comunicazione alla Commissione
dell’Unione europea effettuata in
data 12 dicembre 2005 ai sensi
della direttiva 98/34/CE;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso
dalla sezione consultiva per gli atti normativi
nell’adunanza del 5 marzo 2007;
Vista la comunicazione al Presidente del
Consiglio dei Ministri ai sensi dell’articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, effettuata in data 27 marzo 2007;
Adotta il seguente regolamento:
Art. 1. Campo di applicazione.
1.Il regolamento disciplina i materiali e gli oggetti
di alluminio e di leghe di alluminio destinati a
venire a contatto con gli alimenti.
2.Il regolamento non si applica ai materiali ed
agli oggetti di alluminio ricoperto, purché lo
strato a diretto contatto con gli alimenti esplichi
effetto barriera.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto
dall’amministrazione competente per materia, ai
sensi dell’art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull’emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato
con D.P.R. 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare
la lettura delle disposizioni di
legge alle quali è operato il
rinvio.
Restano invariati il
valore e l’efficacia degli atti
legislativi qui trascritti. Per i
regolamenti CE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta fficiale delle
Comunità europee (GUCE).
Note alle premesse:
- Il testo dell’art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 23 agosto 1982, n. 777 (Attuazione
della direttiva CEE n. 76/893 relativa ai materiali
ed agli oggetti destinati a venire a contatto con i
prodotti alimentari), così come modificato dall’art.
3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108
(Attuazione della direttiva 89/109/CEE concernente
i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto
con i prodotti alimentari), è il seguente:
1. Con i decreti del Ministro della sanità, sentito il
Consiglio superiore di sanità, sono indicati per i
materiali e gli oggetti, destinati a venire a contatto
con le sostanze alimentari, di cui all’allegato I, da
soli o in combinazione tra loro, i componenti
consentiti nella loro produzione, e, ove occorrano,
i requisiti di purezza e le prove di cessione alle quali
i materiali e gli oggetti debbono essere sottoposti
per determinare l’idoneità all’uso cui sono destinati nonché le imitazioni, le tolleranze e le condizioni
di impiego sia per i limiti di contaminazione degli alimenti che per gli eventuali pericoli risultanti dal
contatto orale.
2. Per i materiali e gli oggetti di materia plastica, di
gomma, di cellulosa rigenerata, di carta, di cartone,
di vetro, di acciaio inossidabile, di banda stagnata,
di ceramica e di banda cromata valgono le
disposizioni contenute nei decreti ministeriali 21
marzo 1973, 3 agosto 1974, 13 settembre 1975, 18
giugno 1979, 2 dicembre 1980, 25 giugno 1981, 18 febbraio 1984, 4 aprile 1985 e 1 giugno 1988, n. 243.
3. Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore
di sanità, procede all’aggiornamento e alle modifiche da apportare ai decreti di cui ai commi 1 e 2.
4. Chiunque impieghi nella produzione materiali o oggetti destinati, da soli o in combinazione tra loro,
a venire a contatto con le sostanze alimentari, in difformità da quanto stabilito nei decreti di cui ai
commi 1 e 2, è punito per ciò solo con l’arresto sino
a tre mesi o con l’ammenda da lire cinquemilioni
a lire quindicimilioni.
- Il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento e del Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali ed oggetti destinati a venire a contatto
con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE è stato pubblicato nella
GUCE serie L n. 338 del 13 novembre 2004.
- Il testo dell’art. 17 della legge 23 agosto 1988, n.
400 (Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente: 1. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri,
sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l’esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l’attuazione e l’integrazione delle leggi e dei decreti
legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l’organizzazione e il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) l’organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali. 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva
assoluta di legge prevista dalla costituzione, per le quali le leggi della Repubblica autorizzando
l’esercizio della podestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono
l’abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall’entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del
Ministro o di autorità sottordinate al Ministro,
quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di
competenza di più Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma
restando la necessità di apposita autorizzazione
da parte della legge. I regolamenti ministeriali
ed interministeriali non possono dettare norme
contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal
Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma primo ed i
regolamenti ministeriali ed interministeriali,
che devono recare la denominazione di
“regolamento”, sono adottati previo parere del
Consiglio di Stato, sottoposti al visto
ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 4-bis. L’organizzazione e la disciplina
degli uffici dei Ministeri sono
determinate, con regolamenti emanati
ai sensi del comma 2, su proposta del
Ministro competente d’intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni, con i contenuti
e con l’osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari
di Stato, stabilendo che tali uffici
hanno esclusive competenze di supporto dell’organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l’amministrazione; b) individuazione degli uffici di
livello dirigenziale generale,
centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilità
eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell’organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell’ambito degli uffici
dirigenziali generali.
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
1) alluminio: il metallo il cui tenore minimo di alluminio è pari al 99,0%, espresso come massa;
2) lega di alluminio: il prodotto ottenuto dall’unione per fusione di due o più metalli, ove
l’alluminio è presente in percentuale maggiore
rispetto agli altri metalli;
3) alluminio ricoperto: il prodotto definito ai punti 1
o 2 ove lo strato a contatto diretto con gli alimenti
è costituito da altro materiale.
Art. 3.
Requisiti di purezza
1. L’alluminio destinato alla produzione di materiali
ed oggetti di cui all’articolo 1 deve rispondere ai
requisiti di purezza indicati nell'allegato I al
regolamento.
Art. 4.
Caratteristiche di composizione dei materiali
ed oggetti
1. I materiali e gli oggetti di cui all'articolo 1,
comma 1, devono rispondere alle caratteristiche di
composizione riportate negli allegati I, II e III del
regolamento.
2. Nella produzione delle vaschette di alluminio e
delle loro coperture è consentito l’impiego, secondo
buona tecnica industriale, quali coadiuvanti
tecnologici, di olii vegetali o minerali del tipo
alimentare e/o conformi alla Farmacopea europea.
Art. 5.
Condizioni d’uso
1. I materiali e gli oggetti disciplinati dal presente
regolamento possono essere impiegati alle seguenti
condizioni:
a) contatto breve: tempi inferiori alle 24 ore in
qualunque condizione di temperatura;
b) contatto prolungato: tempi superiori alle 24 ore
a temperatura refrigerata;
c) contatto prolungato: tempi superiori alle 24 ore a
temperatura ambiente limitatamente agli alimenti
riportati nel’allegato IV del regolamento.
Art. 6.
Etichettatura
1. Fatte salve le disposizioni del regolamento (CE) n.
1935/2004 in materia di etichettatura, i materiali
e gli oggetti disciplinati dal presente regolamento
devono riportare in etichetta una o più istruzioni
indicanti:
a) non idoneo al contatto con alimenti fortemente
acidi o fortemente salati;
b) destinato al contatto con alimenti a temperature
refrigerate;
c) destinato al contatto con alimenti a temperature
non refrigerate per tempi non superiori alle 24 ore;
d) destinato al contatto con gli alimenti di cui
all’allegato IV a temperature ambiente anche per
tempi superiori alle 24 ore.
2. I materiali ed oggetti di leghe di alluminio possono
riportare in etichetta la seguente dicitura “alluminio”. Nota all’art. 6:
- Per i riferimenti del regolamento (CE) n. 1935/2004
si vedano le note alle premesse.
Art. 7.
Controlli
1. L’idoneità a venire a contatto con gli alimenti dei
materiali ed oggetti di alluminio e di leghe di
alluminio deve essere accerta con la verifica della
composizione di cui gli allegati I, II e III.
Art. 8.
Obblighi dei produttori
1. Le imprese che producono i materiali e gli oggettidi alluminio e di leghe di alluminio sono tenute
a controllarne la rispondenza al presente
regolamento e a dimostrare in ogni momento
di aver adeguatamente provveduto ai controlli
ed accertamenti necessari.
2. Ogni partita deve essere corredata da una
dichiarazione del produttore attestante che i
materiali ed oggetti di cui al comma 1 sono
conformi alle norme vigenti.
3. In mancanza della dichiarazione di cui al comma
2, la dichiarazione di conformità deve essere
rilasciata da un laboratorio pubblico di analisi.
Art. 9.
Obblighi degli utilizzatori
1. L’utilizzazione, in sede industriale e
commerciale, dei materiali e degli oggetti
disciplinati dal regolamento è subordinata
all’accertamento della loro conformità alle norme
vigenti nonché della idoneità tecnologica allo
scopo cui sono destinati.
2. L’impresa deve essere pertanto fornita della
dichiarazione di conformità di cui all’articolo
precedente ed essere sempre in grado di
consentire all’autorità sanitaria di identificare
il fornitore o il produttore del materiale e/o dell’oggetto impiegato.
Art. 10.
Mutuo riconoscimento
1. Le disposizioni di cui al regolamento non si
applicano ai materiali ed oggetti legalmente
prodotti e/o commercializzati in uno Stato
dell’Unione europea, in Turchia e a quelli
legalmente prodotti nei Paesi contraenti
dell’accordo sullo spazio economico.
Il presente decreto, munito del sigillo dello
Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli
atti normativi della Repubblica italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
Roma, 18 aprile 2007
Il Ministro: Turco
Visto, il Guardasigilli: Mastella
Registrato alla Corte dei conti l’8 giugno 2007
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei
servizi alla persona e dei beni culturali, registro
n. 4, foglio n. 74
Allegato I
(Articolo 3, comma 1)
Requisiti di purezza dell’alluminio.
Allegato II
(Articolo 4, comma 1)
Caratteristiche di composizione dei materiali e degli oggetti di leghe di alluminio ottenuti mediante trasformazione plastica.
Allegato III
(Articolo 4, comma 1)
Caratteristiche di composizione dei materiali e degli oggetti di leghe di alluminio ottenuti per fusione.
Allegato IV
(Articolo 5, comma 1, lettera C)
Elenco dei prodotti alimentari che possono essere impoiegati acontatto con materiali ed oggetti di
alluminio e leghe di alluminio per tempi superiori alle 24 ore a temperatura ambiente.
Prodotti di cacao e cioccolato, definiti dal decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 178.
Caffè, spezie ed erbe infusionali, zucchero, cereali e prodotti derivati, paste alimentari non fresche, prodotti della panetteria, legumi secchi e prodotti derivati, frutta secca, funghi secchi, ortaggi essiccati, prodotto della confetteria, prodotti da forno fini a condizione che la farcitura non sia a diretto contatto con l'alluminio.